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La pagina di Azienda del Popolo
STATUTO DELL’AZIENDA DEL POPOLO
TITOLO I - FINALITA’ E PARTECIPAZONE
Art. 1 – L’Azienda del Popolo
L’Azienda del Popolo è un movimento di donne e uomini, che credono nella libertà e vogliono rimanere liberi, e si riconoscono nei valori internazionali: la dignità della persona, le centralità
della famiglia, la libertà e la responsabilità, l’uguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà. L’Azienda del Popolo è nata nel disordine morale e istituzionale dell’attuale
momento storico dell’intero pianeta, per la libertà, l’uguaglianza, la giustizia e la solidarietà, perché l’Italia, nel rispetto della sua tradizione e civiltà, nell’ unità nazionale, nei confronti di tutti
coloro che vivono e lavorano sul suo territorio, sia sempre libera, al passo con i tempi, giusta, prospera e realmente solidale con tutti.
L’Azienda del Popolo riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato
dall’art. 51 della Costituzione della Repubblica; esalta il riconoscimento del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura; prende ogni decisione nel rispetto democratico
delle assemblee.
Art. 2 – Aderenti
Sono aderenti all’Azienda del Popolo le cittadine e i cittadini italiani e stranieri che si riconoscono nei principi del presente Statuto e lo sottoscrivano liberamente per cognizione, ragione e
volontà, dopo averne fatto richiesta scritta alla Presidenza, dimostrando di aver compiuto i 16 anni di età, impegnandosi, con la propria collaborazione, capacità e qualità, a realizzare gli
obiettivi comuni.
Gli aderenti, a seguito dell’accoglimento della loro richiesta, prendono parte liberamente a tutte alle attività dell’Azienda del Popolo, esercitano i diritti di elettorato attivo secondo le norme dello
Statuto e le disposizioni regolamentari, e partecipano alle consultazioni e alle iniziative di democrazia diretta previste dall’art.10.
Se l’aderente o l’iscritto, che abbaia fatto richiesta ed abbia riportato condanne penali definitive, a qualsiasi titolo, non verrà iscritto e no n potrà far parte dell’Azienda del Popolo.
Art. 3 - Modalità di adesione
La richiesta di adesione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l’adesione.
Le modalità e le procedure per l’adesione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito Regolamento.
Lo stesso Regolamento disciplina le modalità di adesione attraverso Internet.
Art. 4 – Associati
Sono associati all’Azienda del Popolo le cittadine e i cittadini italiani, anche già aderenti, che ne facciano esplicita richiesta nei modi e nelle forme stabilite da apposito Regolamento e che
versino la quota associativa fissata annualmente.
L’associazione - libera, volontaria e di durata annuale - comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell’Azienda del Popolo, l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi
associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi direttivi. Ogni associato si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri
associati. Gli associati, a seguito dell’accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività dell’Azienda del Popolo e a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i
soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne all’Azienda del Popolo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari.
La richiesta di associazione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l’associazione. Le modalità e le procedure per l’associazione, il
rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito Regolamento.
Lo stesso Regolamento disciplina le modalità di associazione attraverso Internet.
Art. 5 - La Commissione di garanzia
L’Ufficio di Presidenza (art.16) nomina la Commissione di garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative alla assunzione della qualifica di
aderente o di associato, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota.
La Commissione di garanzia è composta da 7 membri.
La Commissione opera secondo le procedure definite da apposito Regolamento.
Art. 6 - Perdita della qualità di aderente e di associato
La qualità di aderente o di associato all’Azienda del Popolo si perde con effetto immediato:
a.per dimissioni, presentate per iscritto e inviate alla sede centrale. Il Settore Adesioni provvede a darne comunicazione agli Organi periferici interessati.
b.per decadenza, a seguito di mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti dall’apposito Regolamento. Nel caso in cui l’aderente dimostri non avere un redito, la
Commissione potrà deliberare di mantenerlo ugualmente all’interno della Associazione.
c.per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare.
Allo stesso modo si procede per gli associati, le cui eventuali dimissioni determinano anche la cancellazione dall’elenco degli aderenti.
Coloro che siano stati iscritti in qualità di aderenti o associati nei tre anni precedenti, e abbiano perso tale qualifica per decadenza a causa di mancato rinnovo, dimissioni, o provvedimento
disciplinare, qualora intendano nuovamente aderire o associarsi, hanno l’obbligo di segnalare tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di
elettorato attivo e passivo per le cariche interne all’Azienda del Popolo per i 12 mesi successivi alla reiscrizione.
La mancata segnalazione di cui al precedente comma è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all’accoglimento, è causa di nullità della domanda
stessa.
Art. 7 - Esercizio dei diritti associativi
Nelle assemblee territoriali e di primo grado, i diritti di elettorato attivo dei cittadini aderenti o associati sono esercitati nell’ambito del Comune e della Provincia di residenza.
Gli aderenti e gli associati possono chiedere, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, di esercitare i loro diritti elettorali in un Comune diverso da quello di residenza, purché lì sia svolta
la loro attività prevalente. In questo caso, l’esercizio dei diritti elettorali nel nuovo Comune inizia dopo due anni dall’accoglimento della richiesta, durante i quali - ai fini del presente articolo -
resta valido il luogo di residenza.
In caso di trasferimento di residenza anagrafica, aderenti e associati sono tenuti a informare il Settore Adesioni che provvede alle necessarie comunicazioni agli Organi territoriali di
provenienza e di destinazione.
Art. 8 - Quote associative
L’Ufficio di Presidenza, entro il mese di settembre di ogni anno, determina l’ammontare delle quote associative per gli aderenti e gli associati per l’anno successivo.
Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dagli aderenti e dagli associati in regola con il versamento della quota per l’anno in corso.
Art. 9 - Pubblicità e aggiornamento dell’elenco di aderenti e associati
L’elenco degli aderenti e degli associati non è segreto.
Tutte le operazioni riguardanti le adesioni e i rinnovi sono svolte dal Settore Adesioni nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Con apposito Regolamento sono stabilite le modalità di comunicazione dei dati relativi agli aderenti e agli associati fra il Settore Adesioni e le sedi territoriali dell’Azienda del Popolo, nonché tra
il Settore Adesioni e gli eletti del A.d.P. per i rispettivi ambiti territoriali.
Art. 10 - Il partito in rete: Internet e iniziative di democrazia diretta
L’azienda del Popolo è anche un partito in rete.
Su www.aziendadelpopolo.it sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del Movimento; è consentita la registrazione degli aderenti e degli associati; sono inoltre previste
consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche periodico di cittadini, aderenti e associati su temi di rilievo per l’attività dell’Azienda del Popolo; è inoltre favorita e
promossa la partecipazione degli aderenti e degli associati ai social network e alle altre forme di aggregazione in rete.
TITOLO II - GLI ORGANI E LA STRUTTURA
Capitolo I - Gli organi e la struttura nazionale
Art. 11 - Organi nazionali
Sono organi nazionali dell’Azienda del Popolo:
-il Congresso nazionale
-il Presidente nazionale
-l’Ufficio di Presidenza
-il Segretario Politico Nazionale
-i Coordinatori Nazionali
-la Direzione nazionale
-il Consiglio nazionale
-l’Assemblea dei Parlamentari nazionali ed europei
-il Segretario amministrativo nazionale
-i Responsabili nazionali di Settore di cui all’art.24
-le Consulte tematiche
Il Presidente e tutte le figure degli organi nazionali non potranno essere eletti per più di due volte, per lo stesso incarico.
Art.12- Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale definisce e indirizza la linea politica dell’Azienda del Popolo.
Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni 4(quattro) anni; è convocato dal Presidente nazionale su delibera della Direzione nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l’ordine
del giorno. Il Congresso nazionale è altresì convocato senza indugio quando ne faccia richiesta all’Ufficio di Presidenza almeno il 40% dei membri del Consiglio nazionale.
Può essere altresì convocato dal Presidente, quando ne ritiene l’opportunità, a seguito di eventi importanti.
Art. 13 - Composizione del Congresso nazionale
Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di voto, personalmente e senza possibilità di delega, tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote sociali da almeno due
anni consecutivi. Partecipano all’eventuale primo congresso, fuori dai modi e tempi di cui sopra: a) i soci fondatori; b)tutti gli iscritti, in regola con il pagamento della quota di iscrizione, con
almeno una anzianità maturata, alla data del Congresso, di sei mesi.
Art. 14 - Svolgimento del Congresso nazionale
Il Congresso nomina il Presidente del Congresso, l’Ufficio di Presidenza, la Commissione di verifica poteri, i componenti dei seggi ed i questori.
Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento congressuale.
Il Regolamento del Congresso nazionale definisce le modalità di elezione, di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.
Art. 15 - Il Presidente nazionale
Il Presidente nazionale dell’Azienda del Popolo è eletto dal Congresso nazionale con apposita votazione, secondo le modalità che verranno individuate nel Regolamento congressuale.
Ha la rappresentanza politica del partito, lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali, ne dirige l’ordinato funzionamento e la definizione delle linee politiche e programmatiche, convoca e presiede
l’Ufficio di Presidenza, la Direzione nazionale e il Consiglio nazionale e ne stabilisce l’ordine del giorno. Procede alle nomine degli Organi di partito e, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, decide
secondo le modalità previste dallo Statuto.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente nazionale, l’Ufficio di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio nazionale che provvede alla sua sostituzione
temporanea per il periodo strettamente necessario alla convocazione del Congresso nazionale.
Art. 16 - Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza dà attuazione alle deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale. Coadiuva il Presidente nazionale in tutte le sue funzioni e, d’intesa con esso,
concorre alla definizione di nomine e candidature. Detto Ufficio è’ composto dal Presidente nazionale, che lo convoca e lo presiede, dai Capi-gruppo ed i Vice-capi-gruppo sia della Camera che
del Senato, da un rappresentante dell’Azienda del Popolo nell’Unione Europea, e da altri 30 membri eletti dal Congresso, con maggioranza di voti.
Il Presidente nazionale, nella formazione dell’ordine del giorno, può prevedere, in relazione ai singoli argomenti da trattare, l’invito a partecipare ai lavori anche ad altri soggetti in base al loro
incarico istituzionale o di partito.
L’Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente nazionale di norma una volta al mese e si riunisce comunque ogni volta ne faccia istanza il 25% dei suoi componenti.
Art. 17 – Il Segretario Politico Nazionale
Su proposta del Presidente Nazionale, l’Ufficio di Presidenza indica al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Segretario Politico Nazionale. Tale indicazione deve essere
approvata a maggioranza semplice dal Consiglio Nazionale immediatamente successivo. Il Segretario Politico Nazionale dura in carica per un periodo massimo di tre anni. Cessa in ogni caso
dall’incarico in occasione del Congresso Nazionale ordinario ed in caso di qualsiasi sua elezione. Rieleggibile al massimo per due mandati. Il Segretario Politico Nazionale è l’organo esecutivo
dell’Azienda del Popolo. Il Segretario Politico dà attuazione alla deliberazioni e agli indirizzi decisi dal Presidente, dall’Ufficio di Presidenza e dalla Direzione Nazionale. Sovrintende a tutta
l’attività della struttura nazionale degli organi territoriali.
E’ conferito al Segretario Politico Nazionale il potere di utilizzare i contrassegni elettorali dell’Azienda del Popolo e di presentare e depositare le liste e candidature elettorali, determinate ai
sensi del presente Statuto, in sede nazionale e locale, dopo aver verificato che i programmi elettorali da presentare, collegati al simbolo ed alle liste dei candidati, siano conformi a quanto
stabilito dallo Statuto e dalle decisioni prese nell’ultimo Congresso nazionale; permettere che le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte a mezzo dei coordinatori nazionali e di
procuratori speciali all’uopo nominati con l’avallo del Presidente.
Il Segretario Politico Nazionale detta le direttive e gli indirizzi al Segretario amministrativo nazionale in ordine all’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi e per la
corretta gestione amministrativa dell’Azienda del Popolo, per la redazione del rendiconto economico dell’esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre
all’approvazione della Direzione nazionale.
Art. 18 - I Coordinatori Nazionali
Il Presidente Nazionale nomina tre Coordinatori Nazionali tra i componenti della Direzione Nazionale.
Il Segretario Politico Nazionale si avvale dei Coordinatori Nazionali ai quali, in accordo con il Presidente, può delegare, congiuntamente o disgiuntamente, poteri per l’espletamento dei compiti
di cui al precedente articolo. I tre Coordinatori Nazionali hanno collegialmente il compito di ausilio del Segretario Politico Nazionale nei casi di urgenza e/o necessità, in cui lo stesso avoca a sé
decisioni spettanti agli organismi territoriali, e nelle attività di cui ai commi IV e V dell’articolo 17.
Art.19 - La Direzione nazionale
La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente nazionale, è composta da un membro eletto tra gli iscritti di ciascuna Regione, con liste libere e aperte. Ne fanno inoltre parte di diritto tutti i
membri dell’Ufficio di Presidenza.
Concorre alla definizione delle linee politiche e programmatiche, nel quadro delle deliberazioni congressuali.
La Direzione nazionale è convocata dal Presidente nazionale di norma una volta ogni anno, salvo diverse necessità o comunque ogni volta ne faccia istanza il 30% dei suoi componenti.
Art. 20- Il Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è presieduto e convocato dal Presidente nazionale. E’ costituito dagli associati che siano:
a. Parlamentari nazionali ed europei
b. Ministri, Viceministri e Sottosegretari
c. Presidenti di Regione
d. Assessori e Consiglieri regionali
e. Presidenti di Provincia
f.Sindaci dei Comuni capoluogo
g.Capigruppo e Vicecapigruppo vicari dei Consigli provinciali e comunali delle Grandi Città e capoluogo di Regione
h. I membri dell’Ufficio di Presidenza e della Direzione nazionale, nonché gli altri Organi nazionali di cui agli artt. 23 , 24 e 25.
i. I dirigenti nazionali del Movimento giovanile.
Al Consiglio nazionale possono essere demandati dal Presidente nazionale o da apposita previsione statutaria rilevanti questioni politiche, programmatiche ed organizzative.
Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazionale di norma una volta l’anno e si riunisce comunque ogni volta che ne faccia istanza il 35% dei suoi componenti.
Art. 21 - L’Assemblea dei Parlamentari
E’ costituita una Assemblea dei Parlamentari nazionali ed europei eletti sotto il simbolo dell’Azienda del Popolo. Si riunisce almeno due volte l’anno, convocata dal Presidente nazionale. Ha
funzioni consultive. Esprime orientamenti e pareri su singole questioni inerenti la situazione politica e l’azione del Governo.
Art. 22 - La Conferenza nazionale dei Coordinatori regionali
I Coordinatori regionali e i loro Vice vicari, costituiti in Conferenza nazionale, sono periodicamente convocati dal Segretario Politico Nazionale. Alle riunioni partecipano i Coordinatori Nazionali
ed i Responsabili nazionali di Settore.
Art. 23 - Il Segretario amministrativo nazionale
Nell’ambito delle loro funzioni, di cui al successivo art. 38, il Segretario amministrativo nazionale e il suo Vice hanno la legale rappresentanza dell’Azienda del Popolo di fronte ai terzi e in
giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi nazionali e regionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e agiscono dietro espressa direttiva e indirizzo
del Segretario Politico Nazionale. Sono abilitati alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.
Il Segretario amministrativo nazionale è eletto, con il suo Vice, dalla Direzione nazionale. Partecipano ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.
Art. 24 - Responsabili nazionali di Settore
Su proposta del Segretario Politico Nazionale, il Presidente nazionale nomina e chiama a collaborare in modo immediato e diretto con il Segretario Politico Nazionale i responsabili dei seguenti
Settori, i quali partecipano ai lavori della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale:
Responsabile Settore Organizzazione
Responsabile Settore Enti locali
Responsabile Settore Elettorale
Responsabile Settore Adesioni
Responsabile Settore Pari Opportunità
Responsabile Settore Internet e nuove tecnologie
Responsabile Settore Comunicazione/immagine/propaganda
Responsabile Settore Formazione
Responsabile Settore Italiani nel mondo
Responsabile Settore Difensori del voto e rappresentanti di lista
Portavoce
Responsabile giovani (scelto autonomamente secondo le modalità regolamentari
dell’Organizzazione giovanile di cui all’art. 50)
Responsabile settore stranieri.
Il Segretario Politico Nazionale, sentiti i Responsabili di Settore, può costituire Uffici interni nominando dirigenti che a loro volta saranno chiamati a collaborare con ciascun Responsabile di
Settore.
Art. 25 – Consulte tematiche
Il Segretario Politico Nazionale costituisce 14 Consulte che riprendono le aree tematiche delle 14 Commissioni permanenti della Camera dei Deputati. Le Consulte avranno il compito di
approfondire e dibattere le singole questioni, fornire pareri, esaminare e formulare proposte. Il Segretario Politico Nazionale, insieme al Presidente, nominano i Presidenti e ne definiscono la
composizione e la struttura. Viene altresì costituita, con le medesime modalità, la Consulta degli Anziani, che tratterà le tematiche della terza età.
Capitolo II - Candidature.
Art. 26 – Candidature. Elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee.
Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono stabilite da coloro che sono iscritti all’Azienda del Popolo da almeno due anni, attraverso la personale candidatura. In caso di numerose
candidature, rispetto al sistema elettorale vigente al momento delle consultazioni, tra tutti coloro che lo hanno richiesto, al cinquanta percento tra donne ed uomini, in base alla loro residenza in
un luogo da almeno due anni, (per far riferimento all’abbinamento alla circoscrizione o “zona” elettorale, vengono scelti, dall’Ufficio di Presidenza, con concorso massivo a tema economico –
politico - culturale, per valutare le reali capacità dei candidati che rappresenteranno nella “zona” e/o circoscrizione, l’Azienda del Popolo nel numero massimo richiesto. Le candidature verranno
formalizzate dal Segretario Politico Nazionale. La candidatura del candidato a Sindaco a Presidente di Circoscrizione, a Presidente della provincia e della Regione seguiranno lo stesso
procedimento di cui sopra, ovvero dagli iscritti del Comune, della Provincia, della regione, della circoscrizione ecc., con chiarezza, equità, democrazia e libertà.
Art. 27 - Il Coordinatore regionale e il Vice vicario
Il Coordinatore regionale e il Vice coordinatore regionale vicario sono nominati direttamente dal Presidente nazionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, nei giorni immediatamente successivi
alla sua elezione.
Il Coordinatore regionale svolge la sua attività d’intesa con il suo Vice Vicario, presiede il Coordinamento regionale, e coordina l’attività dei Coordinamenti provinciali e delle Grandi Città.
Art. 28- Il Coordinamento regionale
Il Coordinamento regionale è nominato d’intesa fra il Coordinatore regionale ed il suo Vice vicario entro 15 giorni dalla loro nomina. La nomina è ratificata dal Comitato di coordinamento.
E’ composto, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di 10 a un massimo di 50 componenti.
Ne sono membri di diritto il Capo gruppo e il Vice capogruppo al Consiglio regionale, il Segretario amministrativo regionale e il Responsabile giovani a livello regionale (scelto autonomamente
secondo le modalità regolamentari dell’Organizzazione giovanile di cui all’art.50).
Qualora non ne facciano parte ad altro titolo, partecipano senza diritto di voto anche i Coordinatori provinciali e i membri della Direzione nazionale residenti nella Regione.
Il Coordinamento regionale approva i programmi elettorali relativi al territorio, e definisce gli indirizzi politici del gruppo del Popolo dell’Azienda del Popolo nel Consiglio regionale.
Il Coordinamento regionale decide a maggioranza nei casi di mancata intesa tra il Coordinatore ed il Vice vicario.
Ove il Coordinamento regionale non sia in grado di deliberare con le maggioranze richieste, la decisione è demandata al Comitato dei Coordinatori nazionali.
Art. 29 - Province e Grandi Città
A ogni Provincia corrisponde un Coordinamento Provinciale.
Nelle sole Province di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Firenze, Palermo, Bari, Venezia, Verona, Padova, Bologna, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Ancona (i cui
Capoluoghi sono considerati Grandi Città ai fini del presente Statuto), i coordinamenti saranno sdoppiati in Coordinamento della Grande Città (che ricomprende la sola area del Comune
capoluogo) e Coordinamento provinciale (che ricomprende il residuo territorio), ciascuno con competenza sulla propria area. Per la sola Provincia de L’Aquila, sono costituiti due Coordinamenti
provinciali con ambiti territoriali definiti dal Comitato di coordinamento.
Art. 30 - Il Congresso provinciale e il Congresso della Grande Città
Il Congresso provinciale e il Congresso della Grande Città sono convocati ogni 3 anni, e in ogni caso in occasione dell’indizione del Congresso nazionale; possono essere altresì indetti per
gravi e comprovati motivi dal Segretario Politico Nazionale, su indirizzo del Presidente nazionale e d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.
Il Congresso provinciale e il Congresso della Grande Città si svolgono per partecipazione diretta o per delegati, nelle forme stabilite dal regolamento congressuale che può prevedere il voto
ponderato degli eletti, che complessivamente non può rappresentare una quota superiore al 30% degli aventi diritto al voto.
Il Congresso provinciale elegge il Coordinatore provinciale e il Vice vicario, e i delegati al Congresso nazionale secondo le modalità indicate dal Regolamento del Congresso.
Allo stesso modo si procede per il Congresso della Grande Città.
Art. 31 - Il Coordinatore provinciale, il Coordinatore della Grande Città ed i loro Vice vicari
Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore della Grande Città e i loro relativi Vice vicari sono rispettivamente eletti dal Congresso provinciale e dal Congresso della Grande Città secondo le
modalità individuate nell’apposito Regolamento.
Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore della Grande Città svolgono la loro attività d’intesa con il relativo Vice vicario, organizzano, dirigono e promuovono le attività dell’Azienda del
Popolo e dei suoi eletti sul territorio competente, e nominano - sentito il relativo Coordinamento - i delegati comunali dell’Azienda del Popolo nel territorio di competenza come indicato al
successivo art. 33.
Art. 32 - Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Grande Città
Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Grande Città sono eletti nelle forme stabilite dall’apposito Regolamento, che può prevedere il voto ponderato degli eletti, che
complessivamente non può rappresentare una quota superiore al 30% degli aventi diritto al voto.
Sono composti, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di 10 a un massimo di 30 componenti.
Ne sono membri di diritto il Capogruppo e il Vice capogruppo vicario al Consiglio provinciale o al Consiglio comunale della Grande Città. Ne è altresì membro di diritto il Responsabile giovani a
livello provinciale o di Grande Città (scelto autonomamente secondo le modalità regolamentari dell’Organizzazione giovanile di cui all’art.49).
Ove non ne facciano già parte, partecipano ai lavori (senza diritto di voto) i Parlamentari e i Consiglieri regionali residenti nel relativo territorio.
All’interno del Coordinamento provinciale e del Coordinamento della Grande Città, il Coordinatore e il Vice vicario possono, d’intesa fra loro, nominare altri Vice coordinatori sino ad un massimo
di 5.
Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Grande Città definiscono gli indirizzi dei gruppi consiliari del Popolo della Libertà negli enti locali.
Il Coordinamento provinciale e il Coordinamento della Grande Città decidono a maggioranza nei casi di mancata intesa fra il Coordinatore e il Vicario.
Art. 33 - Coordinatore e Congresso comunale
E’ previsto un Coordinatore comunale in ogni Comune nel cui territorio siano residenti almeno 20 aderenti o associati, e comunque non meno di 10 associati. In situazioni diverse ovvero negli
altri Comuni, il Coordinatore provinciale, d’intesa con il suo Vice vicario, nomina un Delegato comunale tra gli iscritti o aderenti.
Il Congresso comunale è convocato di norma ogni 2(due) anni, oppure ogni volta che lo richieda il 50%+1 degli aventi diritto al voto. Al Congresso comunale partecipano tutti gli aderenti e gli
associati residenti nel Comune o che abbiano ivi stabilito il loro domicilio secondo quanto previsto dall’art. 7. Il Congresso si svolge nelle forme stabilite dal Regolamento congressuale, con liste
libere ed a maggioranza dei voti riportati.
Il Congresso elegge il Coordinatore comunale e un Coordinamento comunale composto da non più di 10 membri. Il Coordinatore comunale (o, in mancanza, il Delegato comunale) rappresenta
il Movimento in sede locale.
Il Coordinatore comunale dirige e organizza l’attività politica dell’Azienda del Popolo sul territorio, secondo le direttive degli Organi nazionali, regionali, provinciali.
Art. 34 - Coordinatori circoscrizionali
Nelle Grandi Città e nei Comuni capoluogo è previsto un Coordinatore circoscrizionale per ciascuna delle Circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio comunale.
Il Congresso circoscrizionale è convocato di norma ogni due anni. Al Congresso comunale partecipano tutti gli aderenti e gli associati residenti nel Comune o che abbiano ivi stabilito il loro
domicilio secondo quanto previsto dall’art.7. Si svolge per partecipazione diretta, nelle forme stabilite dal Regolamento. Il Congresso elegge un Coordinatore circoscrizionale e un
Coordinamento composto da non più di 7 membri.
Il Coordinatore e il Coordinamento circoscrizionale coadiuvano, nel loro territorio, l’attività e le iniziative del Coordinatore e del Coordinamento comunale.
Art. 35 - Attività associativa sul territorio
Gli aderenti e gli associati partecipano alla vita del movimento ed esercitano i loro diritti elettorali a livello comunale e circoscrizionale, secondo quanto previsto dal Regolamento. Nei Comuni in
cui non si raggiunga il numero di 20 aderenti o associati previsto dall’art. 33, i diritti elettorali sono esercitati, secondo le modalità previste dal Regolamento, nel Congresso comunale tra quelli
confinanti ed aventi circa lo stesso numero di abitanti.
Gli Organi comunali e circoscrizionali favoriscono la massima partecipazione dei cittadini alle attività politiche e organizzative del Movimento.
TITOLO III - LE INCOMPATIBILITA’
Art. 36 – Incompatibilità
Le cariche ricoperte nel Movimento sono incompatibili con ogni incarico istituzionale e di rappresentanza esterna, valendo il principio di uno ed un solo incarico e la scelta dell’ “ubi maior minor
cessat” ovvero l’incarico più elevato rende incompatibile l’incarico minore e quindi si rendono necessarie le dimissioni. Questo vale anche prima di ogni consultazione elettorale prevedendo le
dimissioni di chi desidera concorrere alle elezioni. Il suo incarico deve essere ricoperto da nuovo eletto entro la data della consultazione elettorale.
TITOLO IV – PIANO ED ASSETTO AMMINISTRATIVO
Art. 37 - Finanziamento delle attività dell’Azienda del Popolo
Le attività dell’Azienda del Popolo sono finanziate da:
1)quote associative versate da aderenti e associati;
2)quote di affiliazione delle altre associazioni riconosciute;
3)contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative, nella proporzione del 15%(quindicipercento) sul netto percepito;
4)ogni altra attività di raccolta legale e trasparente ammessa dalla legge.
L’ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle Assemblee rappresentative è stabilito dall’Ufficio di Presidenza sentito il Segretario
amministrativo nazionale.
Le risorse di cui sopra vanno alla Segreteria amministrativa nazionale, la quale ridistribuirà le somme per le spese documentate e approvate ad ogni organo comunale, provinciale, regionale e
nazionale.
Vige il principio che ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli Organi nazionali e locali. Questo vale per ogni eventuale forma di finanziamento, rimborso elettorale o
quant’altro. Le spese necessarie al funzionamento delle varie sedi vengono stabilite e contabilizzate dai loro organi di segreteria ed i singoli bilanci verranno controllati annualmente dalla
Segreteria nazionale alla Presidenza, entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
I bilanci della segreteria nazionale verranno controllati da venticinque soci, estratti a sorte tra gli aventi diritto regolarmente iscritti, che procederanno alla stesura finale di un verbale che verrà
consegnato alla Presidenza, la quale prenderà le decisioni in merito al corretto funzionamento o azione.
Art. 38 - Funzioni del Segretario amministrativo nazionale
Il Segretario amministrativo nazionale e il suo Vice hanno congiuntamente la legale rappresentanza dell’Azienda del Popolo e agiscono secondo le direttive e gli indirizzi prefissati dai soci nel
presente Statuto.
In particolare:
Svolgono l’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolgono e coordinano le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dell’Azienda del Popolo.
Eseguono le delibere dell’Ufficio di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Possono compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di
procuratori, l’accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettuano pagamenti, incassano crediti; possono rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvedono alla riscossione dei
contributi pubblici o comunque dovuti per legge.
Al termine di ciascun anno, che avrà luogo ad ogni 31 dicembre, il Segretario amministrativo nazionale e il suo Vice, nei sei mesi successivi, redigeranno e sottoporranno alla Consulta
nazionale (venticinque soci sorteggiati) il rendiconto economico dell’esercizio per l’approvazione.
Predispongono altresì il bilancio preventivo che sottoporranno all’Ufficio di Presidenza per l’approvazione. Coordinano inoltre l’attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture
e dei libri sociali.
Informano periodicamente l’Ufficio di Presidenza della situazione economico finanziaria dell’Azienda del Popolo.
Sovrintendono alla corretta esecuzione della distribuzione delle risorse secondo i criteri stabiliti dall’art. 36. Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti
richiesti dalla legge.
Predispongono le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritengano opportuno per la corretta amministrazione dell’Azienda del Popolo.
Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario amministrativo nazionale.
Il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell’Organo.
Tutte le attività previste dal presente articolo sono svolte dal Segretario amministrativo e dal suo Vice congiuntamente, a meno di diversa attribuzione da parte dell’Assemblea generale dei soci
al momento del rinnovo delle cariche sociali.
Art. 39 - Revisori contabili
I Revisori contabili previsti dall’art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 come modificato dall’art. 1 della Legge 27/11/1982 n. 22, nel numero di cinque, sono scelti tra i soci dell’Azienda del Popolo
che ne abbiano la qualifica, o, in caso contrario vengono nominati dall’Ufficio di Presidenza.
È richiesta la qualifica di Revisore contabile iscritto al Registro istituito dall’art. 1 del D. Lgs 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE.
I Revisori contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l’incarico per non più di due volte.
Art. 40 - Autonomia amministrativa delle Organizzazioni locali
Le Organizzazioni locali e periferiche rette da un Organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l’ambito territoriale di appartenenza e ne sono
legalmente responsabili.
I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dal Segretario amministrativo nazionale e dal suo Vice.
Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della fonte di finanziamento.
Gli Organi nazionali non rispondono dell’attività negoziale svolte in ambito locale e delle relative obbligazioni.
I membri degli Organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.
È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
costituzione di società;
acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
concessioni di prestiti;
contratti di mutuo;
rimesse di denaro all’estero;
apertura di conti correnti all’estero e valutari;
acquisto di valuta;
richiesta e rilascio di avallo fideiussioni o altra forma di garanzia.
Sono sempre esclusi dai poteri dei rappresentanti locali la scelta delle candidature e dei contrassegni elettorali che restano attività di competenza esclusiva delle Assemblee dei soci che
scelgono a maggioranza, degli aventi diritto e nel rispetto dell’art. 26. Ogni procura dovrà essere rilasciata dal Segretario amministrativo Nazionale.
Art. 41 - Attività negoziale in ambito locale
Ai fini dell’attuazione degli obiettivi politici individuati sia in ambito locale, provinciale e regionale, i fondi destinati all’organizzazione sono gestiti dal Segretario amministrativo nazionale, il quale
agisce per procura rilasciata dal Presidente e dal Segretario politico nazionale secondo quanto specificatamente deliberato dall’ Ufficio di Presidenza e previsto dalle norme regolamentari.
La procura conferita al Segretario amministrativo non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:
- compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
- concessioni di prestiti;
- rimesse di denaro all’estero;
- apertura di conti correnti all’estero o in valuta;
- acquisto di valuta.
TITOLO V - GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO
Art. 42 - Giurisdizione esclusiva
Gli aderenti e gli associati all’Azienda del Popolo e i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l’attività
dell’Azienda del Popolo, l’applicazione dello Statuto, i rapporti dell’Azienda del Popolo con le Associazioni, nonché i rapporti tra queste ultime.
Art. 43 - Collegio nazionale dei Probiviri
Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da 9 membri eletti dal Congresso nazionale, e possono essere eletti Probiviri solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non abbiano altri
incarichi di partito.
I componenti del Collegio nazionale dei Probiviri restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte.
Il Collegio nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.
Il Collegio nazionale dei Probiviri è competente a giudicare:
a.le infrazioni disciplinari commesse dagli associati dell’Azienda del Popolo che siano membri del Consiglio nazionale;
b.i ricorsi relativi ai Congressi Comunali, Provinciali e Regionali;
c.i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi dell’Azienda del Popolo;
d.i ricorsi aventi a oggetto conflitti fra organi dell’Azienda del Popolo;
e.i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Presidente nazionale e dei membri elettivi dell’Ufficio di Presidenza; in
ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti, il Collegio dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) è ammessa l’impugnazione per
revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non riconosciuti all’epoca del giudizio.
Art. 44 - Collegio regionale e collegio provinciale dei Probiviri
Il Collegio provinciale ed il collegio regionale dei Probiviri è composto da 7(sette) membri eletti nel Congresso Nazionale fra gli associati con almeno 40 anni di età che non ricoprano cariche a
livello locale all’interno dell’Azienda del Popolo.
Restano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili per altri tre anni.
Il Collegio provinciale ed il collegio regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario del Collegio.
Il Collegio provinciale ed il collegio regionale dei Probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado, sentiti i Coordinatori provinciali e regionali, o dei comuni o
Città:
a.le infrazioni disciplinari commesse dagli associati all’Azienda del Popolo, salvo quanto di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri;
b.le infrazioni alle regole di ratifica commesse da Associazioni;
c.i ricorsi contro la revoca della ratifica di un’Associazione;
d.tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l’applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;
e.le infrazioni alle regole di ratifica commesse dalle Associazioni, le controversie fra Associazioni che interessino direttamente l’attività politica del Movimento, i ricorsi contro la revoca delle
ratifiche delle Associazioni.
Avverso la decisione del Collegio provinciale o regionale comunicata agli interessati ai sensi del presente Statuto, è consentito appello presso il Collegio nazionale. Il provvedimento assunto in
secondo grado dal Collegio nazionale è definitivo.
Art. 45 - Decisioni del Collegio dei Probiviri. Impugnazione, Dimissioni o impedimento permanente
Il Collegio nazionale dei Probiviri decide a maggioranza con l’intervento di almeno 9 (nove) membri.
Il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri è definitivo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in
mancanza, la Direzione nazionale provvederà alla surroga. Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 9 (nove) si procede ad elezione suppletiva dei componenti
mancanti.
Art. 46 - Procedimento disciplinare
Ogni associato che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale dell’Azienda del
Popolo o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al competente Collegio dei Probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel
rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dall’Ufficio di Presidenza.
Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche.
Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 (trenta) giorni per ogni grado di giudizio.
Il termine per le impugnazioni è di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione all’interessato.
Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun associato può prenderne visione.
Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di Organi di altre associazioni riconosciute.
Art. 47 - Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono:
a.la sospensione;
b.l’espulsione;
c.la revoca della ratifica nel caso di infrazione commessa da un’Associazione.
L’espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica, e qualora gli eletti non rispettino, nella funzione del loro mandato, quanto sottoscritto nei
programmi elettorali. E’ prevista altresì, per coloro che eletti, vengano espulsi a qualsiasi titolo del presente Statuto, una penalità di immagine verso l’Azienda del Popolo, così come risultante
da precedente contratto sottoscritto, tra candidato e Presidente dell’Azienda del Popolo, al momento dell’accettazione della candidatura, qualora venga tradita la fiducia ottenuta degli elettori.
Equivale all’espulsione la revoca della ratifica di un’Associazione.
Il provvedimento di espulsione o di revoca della ratifica è sempre reso di pubblico dominio.
Art. 48 - Altri ricorsi
I ricorsi in tutte le materie di competenza del Collegio dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia associato e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di
un’associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di 30 giorni dall’evento oggetto della controversia, salvo che sia
diversamente disposto. I ricorsi per nullità dei Congressi provinciali, delle Città Capoluogo, comunali e circoscrizionali devono essere presentati, anche a mezzo fax, entro 10 giorni dalla data
del Congresso a pena di decadenza. L’Ufficio di Presidenza approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del
principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Art. 49 - Commissariamento. Sospensione dall’attività del Movimento
L’Ufficio di Presidenza può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi nazionali delle Organizzazioni interne del Movimento.
Analogamente l’Ufficio di Presidenza, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi periferici elettivi, sentito il Coordinatore regionale, nominando un Commissario per il
tempo necessario alla ricostituzione dell’Organo.
Sono da considerarsi sempre motivi gravi l’impossibilità di funzionamento di un Organo collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a
svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo.
In casi gravi e urgenti il Presidente direttamente, o il Segretario Politico Nazionale, possono adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere
convalidati dall’Ufficio di Presidenza nella prima riunione successiva all’emissione del provvedimento.
In casi di particolare gravità il Segretario Politico Nazionale può decidere in via immediata di sospendere un associato dall’attività del Movimento. In tal caso è aperto d’ufficio un procedimento
disciplinare nei confronti dell’interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dalla sospensione. I provvedimenti di
sospensione dovranno essere convalidati dall’Ufficio di Presidenza nella prima riunione successiva all’emissione del provvedimento.
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONI INTERNE ALL’AZIENDA DEL POPOLO - ASSOCIAZIONI
Art. 50 - Movimento giovanile
All’interno dell’Azienda del Popolo è costituito il Movimento giovanile dell’Azienda del Popolo dei giovani.
Possono partecipare all’attività del Movimento giovanile gli aderenti e gli associati che abbiano i requisiti anagrafici previsti dal presente Statuto e che no abbiano superato i 30 anni di età.
Il Movimento giovanile persegue i medesimi scopi dell’Azienda del Popolo, con particolare attenzione al mondo dei giovani, nell’ambito della vita familiare, della scuola, dell’università, della
ricerca, del mondo del lavoro e delle attività sociali, di solidarietà, artistiche e culturali.
Il Regolamento del Movimento giovanile, predisposto dai soci dell’Azienda del Popolo, ed ogni sua modifica, sono sottoposti all’approvazione della Direzione nazionale.
Art. 51 – Associazioni
Gli aderenti e gli associati all’Azienda del Popolo possono dare vita ad Associazioni fermo restando, come distintivo elemento di aggregazione, le specifiche connotazioni sociali, culturali,
professionali o economiche, oltre che il comune progetto politico per il quale sono costituite. Esse sono promosse da qualunque associato, e devono essere costituite da non meno di 20 (venti)
aderenti o associati all’Azienda del Popolo.
Le Associazioni sono costituite nella forma giuridica dell’associazione non riconosciuta, e non possono avere scopo di lucro.
Ogni Associazione può scegliere una sua specifica denominazione, che dovrà avere però la dicitura: “negozio dell’Azienda del popolo”, secondo la direttiva e approvazione del Comitato di
coordinamento.
Coloro che ne sono promotori chiedono che il Coordinamento provinciale o il Coordinamento della Grande Città del luogo in cui l’Associazione ha sede ne proceda alla ratifica. Tale procedura
deve completarsi entro 60 giorni dalla richiesta.
La richiesta di ratifica è presentata prima che abbia inizio qualsiasi attività dell’Associazione e contiene l’espressa dichiarazione che la sua presentazione comporta l’accettazione di tutte le
norme contenute nel presente Statuto, oltre che di ogni altro atto o Regolamento destinato a disciplinare l’attività del Movimento.
Sono condizioni necessarie per l’approvazione del progetto: a)l’adozione, in ogni sua parte, del presente Statuto, b)l’indicazione del territorio, che non potrà essere esterno alla Regione scelta,
c)il dettaglio del progetto, d)i mezzi per la sua attuazione, e)la libera partecipazione e associazione all’Associazione, f)la rappresentatività di organi eletti secondo i principi stabiliti dal presente
Statuto, g)l’obbligo di rinunciare immediatamente al suo logo e al nome del Movimento e di restituire, in caso di revoca dell’Associazione, tutti i documenti, nessuno escluso, alla segreteria
regionale di appartenenza.
La segreteria regionale deciderà ogni successiva azione, compresa quella della rielezione degli organi decaduti.
Le Associazioni hanno autonomia contabile e amministrativa.
La ratifica dell’Associazione comporta l’adesione, da parte di essa e dei suoi associati, alla linea politica deliberata dall’Azienda del Popolo, oltre che l’accettazione del potere di vaglio e di
coordinamento della sua azione e della sua iniziativa politica da parte dei competenti Organi nazionali e periferici.
La rappresentanza politica del Movimento sul territorio spetta comunque agli Organi comunali e circoscrizionali, secondo quanto stabilito dagli artt. 33, 34 e 35 del presente Statuto. Gli aderenti
e gli associati partecipano alla vita del Movimento ed esercitano i loro diritti elettorali a livello comunale e circoscrizionale, secondo quanto stabilito dall’art. 35.
TITOLO VII - NORME FINALI
Art. 52 - Potere regolamentare
L’Ufficio di Presidenza, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione del presente Statuto.
Art. 53 - Modifiche statutarie
Le modifiche statutarie spettano al Congresso nazionale, che le approva a maggioranza degli aventi diritto al voto. Nell’intervallo tra due Congressi, eventuali modifiche statutarie, solo in caso
di vera necessità e comunque volute dalla maggioranza dei soci, possono essere proposte dall’Ufficio di Presidenza al Consiglio nazionale, che le approva con il voto favorevole dei due terzi
degli aventi diritto al voto.
NORME TRANSITORIE
I.
Direzione nazionale: in deroga all’art. 19 del presente Statuto, la nomina o l’integrazione o il completamento della Direzione nazionale eventualmente vacante, fino al
raggiungimento dei componenti minimi previsti dal presente Statuto, compete al Presidente nazionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.
II.
II. In deroga all’art. 23 del presente Statuto, sino alla formale elezione da parte della Direzione Nazionale, il Segretario Amministrativo Nazionale ed il Vice sono nominati
dall’Ufficio di Presidenza.
III.
II. In deroga all’articolo 53 del presente Statuto, per i 12 mesi successivi alla sua approvazione tutte le proposte di modifica statutaria saranno di competenza esclusiva
dell’Ufficio di Presidenza, che delibererà a maggioranza dei presenti. Tali modifiche entrano in vigore dal momento dell’approvazione, e dovranno comunque essere ratificate
nella prima riunione del Consiglio nazionale, che potrà essere convocato anche successivamente al suddetto termine.
Nel dettaglio vengono riportate alcune iniziative di maggiore importanza per l’Azienda del Popolo: 1)proporre una legge per stabilire una forbice retributiva di equità, tra le diverse figure di
lavoratori, non superiore a 7 (sette) volte la retribuzione minima dell’Azienda, della Ditta o del Settore; 2) istituire per Legge l’obbligo per ognuno, di non ricoprire contemporaneamente più di
due incarichi, anche diversi, sia nelle istituzioni, nei consigli di amministrazione, di revisione e direttivi di Società e Enti statali e privati; 3)stabilire che i Governi eletti, suplliscano, attraverso le
qualifiche e le professionalità dei loro Parlamentari, ogni consulenza esterna nello svolgimento della attività di governo, eliminando sprechi e favoritismi, favorendo la competenza e la
meritocrazia; 4) stabilire che l’indennità dei Parlamentari sia comprensiva di ogni altra partecipazione a commissioni, collegi o quant’altro e che dette indennità siano proporzionate all’effettiva
presenza alla attività richieste dall’incarico stesso; 5)stabilire che i Movimenti ed i partiti diano a tutti indistintamente, anche alle persone esterne simpatizzanti, le stesse possibilità di candidarsi
e di essere eletti e di ricoprire uno ed un solo incarico, dando spazio a più persone e che detti Movimenti e partiti siano regolati dalle leggi riguardanti le Associazioni Onlus, non a scopo di lucro
e che prevedano, nei loro Statuti, pena il non riconoscimento dello status di Onlus, di libertà e trasparenza nel loro operato, senza centralizzare e personalizzare i poteri e gli incarichi; 6) di
bloccare la lotta alla corruzione dividendo, per legge, il valore dei lavori degli appalti pubblici e privati in modo tale che un singolo appalto abbia un valore massimo di 500.000 (cinquecentomila)
€, permettendo a più imprese di parteciparvi; 7)di abolire per sempre il subappalto di qualsiasi lavoro; 8) istituire una Agenzia di riscossione a costo zero, gestita da pensionati che hanno un
reddito superiore ad € 10.000,00 (diecimila) mensile, previa azzeramento degli aumenti annuali Istat, che utilizzi, nei confronti dei Comuni, delle Province, delle regioni, degli Enti o società
collegate ad essi e dello Stato, gli stessi meccanismi delle Agenzie di riscossione statali; 8)di stabire, per legge, di tassare immediatamente, ogni centesimo dei movimenti finanziari sia di
privati, di Banca e di ogni altro interessato o operante nelle transazioni speculative delle Borsa valori.
Azienda del popolo
L’unica strada per conquistare il futuro ... partecipare !!!
Esclusi: burocratici e poltronisti, moralisti e immorali, nostalgici, traditori e manipolatori.
aziendadelpopolo@gmail.com - Tel. 06.9516211 - P.IVA 95037130580